IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220,
convertito  nella  legge  25  giugno  1937, n. 1501, sull'ordinamento
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli
ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, e succes-
sive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa
e    degli    stati    maggiori   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, in tempo di pace;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1478,  concernente  la riorganizzazione degli uffici centrali del
Ministero della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n.
1512, concernente l'ordinamento della Scuola di guerra aerea;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1993;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro, della pubblica istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 agosto
1968, n. 1512, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6. - Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea
o  per  gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti
eccezionali  motivi  di  servizio,  riconosciuti  dal  capo  di stato
maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o
il  corso  superiore  al  quale sono assegnati ovvero, per gli stessi
motivi,  debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un
terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti
corsi, sono rinviati al corso successivo.
  Gli  ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per
i  motivi  indicati  nel  comma precedente, non possano sostenere gli
accertamenti  finali  del  corso,  sono  rinviati  ad una sessione di
recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su
proposta del comandante della Scuola di guerra aerea".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FABBRI, Ministro della difesa
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  JERVOLINO   RUSSO,  Ministro  della
                                  pubblica istruzione
                                  COLOMBO,  Ministro dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1993
  Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 61
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - L'art. 34 del R.D.L. n. 220/1937 e' cosi' formulato:
             "Art. 34. - Le scuole comprendono:
              la scuola di guerra aerea;
              la regia Accademia aeronautica;
              la scuola di applicazione dell'Arma aeronautica;
              le scuole di specialita';
              le scuole di osservazione aerea;
              le scuole di pilotaggio;
              le scuole specialisti;
              le scuole paracadutisti;
              la scuola di volo senza visibilita'.
             L'ordinamento  della scuola di guerra aerea, della regia
          Accademia  aeronautica,  della   scuola   di   applicazione
          dell'Arma  aeronautica e delle scuole di osservazione aerea
          e' stabilito con decreto reale, su  proposta  del  Ministro
          per  l'aeronautica,  di concerto con quello per le finanze.
          Saranno tuttavia sentiti i Ministeri della guerra  e  della
          Marina per l'ordinamento delle scuole di osservazione aerea
          la  cui  attivita' e' principalmente rivolta all'istruzione
          degli osservatori del regio Esercito e della regia Marina".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 6 del D.P.R.  n.  1512/1968,  prima
          della sostituzione ad opera del presente provvedimento, era
          il seguente:
             "Art.  6. - Gli ufficiali che, per comprovata infermita'
          temporanea  o  per  gravissime   documentate   ragioni   di
          famiglia,  non  possano  frequentare  il corso normale o il
          corso superiore al quale sono  assegnati  ovvero,  per  gli
          stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo
          superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista,
          rispettivamente,  per  detti  corsi, sono rinviati al corso
          successivo.
             Gli  ufficiali  frequentatori  del   corso   normale   o
          superiore  che, per i motivi indicati nel comma precedente,
          non possano sostenere gli accertamenti  finali  del  corso,
          sono  rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal
          capo di stato maggiore dell'Aeronautica,  su  proposta  del
          comandante della scuola di guerra aerea".