IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, sull'ordinamento dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e succes- sive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, concernente l'ordinamento della Scuola di guerra aerea; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti corsi, sono rinviati al corso successivo. Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della Scuola di guerra aerea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri FABBRI, Ministro della difesa BARUCCI, Ministro del tesoro JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 61
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 34 del R.D.L. n. 220/1937 e' cosi' formulato: "Art. 34. - Le scuole comprendono: la scuola di guerra aerea; la regia Accademia aeronautica; la scuola di applicazione dell'Arma aeronautica; le scuole di specialita'; le scuole di osservazione aerea; le scuole di pilotaggio; le scuole specialisti; le scuole paracadutisti; la scuola di volo senza visibilita'. L'ordinamento della scuola di guerra aerea, della regia Accademia aeronautica, della scuola di applicazione dell'Arma aeronautica e delle scuole di osservazione aerea e' stabilito con decreto reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze. Saranno tuttavia sentiti i Ministeri della guerra e della Marina per l'ordinamento delle scuole di osservazione aerea la cui attivita' e' principalmente rivolta all'istruzione degli osservatori del regio Esercito e della regia Marina". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1512/1968, prima della sostituzione ad opera del presente provvedimento, era il seguente: "Art. 6. - Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente, per detti corsi, sono rinviati al corso successivo. Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della scuola di guerra aerea".